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La tutela dalle ritorsioni è parte integrante della protezione del Whistleblowing

L'ANAC sanziona un Segretario Generale per comportamenti ritorsivi nei confronti di un segnalante.

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Whistleblowing
Supporto ai segnalanti

Con la delibera n. 348 del 15 settembre 2026, l’ANAC ha applicato una sanzione di 10.000 euro nei confronti del segretario generale di un Comune, per aver tenuto dei comportamenti ritorsivi nei confronti di un dipendente che aveva effettuato delle segnalazioni al RPCT.

Il caso ha radici profonde: la vicenda ha avuto inizio nel 2023, quando un dipendente di un Comune ha effettuato diverse segnalazioni che hanno dato luogo a due procedimenti disciplinari. A seguito di questi ultimi, il segnalante ha informato l'Autorità Nazionale Anticorruzione delle condotte ritorsive subite, e l’ANAC ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del sindaco e del segretario generale del Comune per questi comportamenti. 

Ma i procedimenti non sono andati di pari passo:
  • il procedimento nei confronti del sindaco si è concluso nel 2024 con una sanzione di 5.000 euro
  • il procedimento nei confronti del segretario generale è stato sospeso a fronte dell’avvio del processo presso il giudice giuslavorista. Lo stesso procedimento è stato riattivato nel 2026, dopo una sentenza della Corte d'Appello (n. 96/2026) che ha annullato i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del segnalante.

Come mai il procedimento nei confronti del sindaco si è concluso subito, mentre quello nei confronti del segretario generale è stato rinviato per più di tre anni? Questo disallineamento ha sollevato delle criticità: chi ha commesso le ritorsioni non ha subito alcuna conseguenza per tre anni, mentre chi le ha subite (il segnalante) ha dovuto affrontare un procedimento presso il giudice giuslavorista e ulteriori discriminazioni.

La sospensione del procedimento di ANAC e l'importo della sanzione

La prassi adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - interrompere un procedimento sanzionatorio se concomitante con un procedimento presso il giudice giuslavorista - solleva numerosi interrogativi sull’effettiva tutela del segnalante. I due procedimenti, pur fattualmente collegati, hanno scopi differenti:
  • il procedimento dell’ANAC serve a punire chi commette ritorsioni
  • il procedimento del giudice del lavoro serve a tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni.
Inoltre, appare sproporzionato il fatto che la conclusione del procedimento amministrativo dell’ANAC arrivi tre anni e mezzo dopo la segnalazione. In particolare perché, rispetto a quello penale, un procedimento amministrativo dovrebbe caratterizzarsi per una maggiore celerità. Ma non solo: il rinvio di un procedimento sanzionatorio, in attesa dell’esito del tribunale del lavoro, priva il giudice del lavoro di un elemento che sarebbe caratterizzante nella sua valutazione della vicenda.
Ulteriori interrogativi sorgono riguardo ai criteri utilizzati dall’ANAC per determinare l’importo della sanzione. I 10.000 euro di sanzione corrispondono al minimo edittale previsto dalla normativa e non sembrano tenere in considerazione la reiterazione dei provvedimenti disciplinari e i profili di discriminazione richiamati nella stessa delibera. Sebbene le discriminazioni poste in essere non siano equiparabili a un licenziamento, è necessario considerare che la reiterazione delle sanzioni disciplinari non può essere considerata irrilevante. In particolare in un sistema in cui, a seguito della terza contestazione, si può arrivare al licenziamento.

Inoltre, la stessa ANAC ha ritenuto particolarmente grave il fatto che tali provvedimenti siano stati adottati dal RPCT, il soggetto preposto alla tutela del segnalante. Alla luce di queste circostanze, la scelta di applicare il minimo previsto dalla legge solleva interrogativi sull’effettività della risposta sanzionatoria e sulla capacità del sistema di garantire una tutela adeguata nei casi di condotte ritorsive. 

Quali sono quindi i presupposti per cui l'ANAC dovrebbe applicare sanzioni superiori al minimo edittale? In questo caso, nonostante le ritorsioni adottate dal soggetto incaricato di tutelare il segnalante, l'importo della sanzione non è aumentato.

In conclusione, l'esito della vicenda lascia alcuni dubbi sulla tempestività e sull’effettività della tutela, nonché degli interrogativi sulle garanzie concretamente assicurate per proteggere il segnalante dal rischio di ulteriori ritorsioni. Sarebbe auspicabile una maggiore pubblicità delle delibere, tale da rendere noto l'ente coinvolto e, se possibile, l’identità del soggetto autore della condotta ritorsiva. La conoscibilità di queste informazioni potrebbe rafforzare l’effetto deterrente della tutela, contribuendo a scoraggiare il ricorso a comportamenti ritorsivi simili.

Le sentenze sul Whistleblowing

Nel 2025 l’analisi della giurisprudenza sul tema del whistleblowing ha evidenziato alcuni segnali incoraggianti. Per la prima volta assistiamo a decisioni che valorizzano pienamente principi centrali della disciplina, come l’inversione dell’onere della prova e il diritto al risarcimento del danno conseguente a misure ritorsive.

Si tratta di sviluppi importanti che contribuiscono a rendere le tutele previste dalla legge meno teoriche e più concrete. Allo stesso tempo, il numero ancora limitato di pronunce e di provvedimenti da parte di ANAC dimostra come il sistema applicativo sia ancora in una fase iniziale di consolidamento.

Casa dei Whistleblower

Dalla parte di chi segnala

Nel 2026 è nata la Casa dei Whistleblower di Transparency International Italia, uno spazio sicuro per chi decide di segnalare. La Casa è gestita da un gruppo di organizzazioni della società civile accreditata presso l'ANAC e accompagna i potenziali segnalanti in ogni fase: dalle prime comunicazioni interne alle segnalazioni esterne, fino alle delicate fasi successive. 

L'elenco degli enti del Terzo settore, che offrono gratuitamente misure di supporto e attività di assistenza ai potenziali segnalanti, è stato istituito dall'ANAC nel 2024. Questa tipologia di sostegno continuativo è fondamentale nell’azione di accompagnamento e non si esaurisce al momento della segnalazione, ma prosegue nel tempo per proteggere davvero chi sceglie la trasparenza.


PER APPROFONDIRE


La Casa dei Whistleblowers di Transparency International Italia è realizzata nell'ambito di Safe for Whistleblowers II, un progetto coordinato da Transparency International e finanziato dall’Unione Europea.

Le opinioni e i punti di vista espressi sono esclusivamente quelli dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione Europea o della Commissione Europea. Né l’Unione Europea né l’autorità che ha concesso il finanziamento possono essere ritenute responsabili per essi.
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