World Whistleblower Day

Il 23 giugno è il World Whistleblower Day, la giornata che celebra il ruolo cruciale dei whistleblower nella lotta contro la corruzione e per un mondo più giusto.

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Società civile
Whistleblowing
Ricerca e analisi
Supporto ai segnalanti

Chi segnala la corruzione non dovrebbe mai temere per il proprio sostentamento o per la propria sicurezza personale. Tuttavia, troppo spesso, coloro che segnalano gli illeciti subiscono ritorsioni da parte dei loro datori di lavoro, dei colleghi o addirittura delle autorità. Spesso, in questi casi, vengono insabbiate informazioni importanti che possono contribuire alla sicurezza di tutti noi.

I segnalanti possono salvare vite umane e sono ancora troppe le sfide che devono affrontare affinché gli sia riconosciuta la protezione di cui hanno bisogno per trovare il coraggio di parlare. [video]

In occasione della Giornata mondiale dei whistleblower, celebriamo il loro ruolo indispensabile per rafforzare l'integrità e sostenere il diritto delle persone di sapere e conoscere. Riflettiamo anche sulla crescente necessità di proteggere chi segnala dalle ritorsioni, dagli attacchi online, dalle intimidazioni legali e persino dalla violenza fisica, perché quando i whistleblower vengono messi a tacere, tutti noi subiamo un indebolimento della responsabilità, dell'equità e della fiducia nelle nostre istituzioni.

Report Whistleblowing

Entro il 23 giugno di ogni anno viene pubblicato il report annuale di Transparency International Italia con lo stato dell'arte del whistleblowing in Italia.

Supporto ai segnalanti

Una delle attività più importanti dall’Associazione è il servizio di supporto gratuito ai segnalanti ALAC - Allerta anticorruzione, attivo dal 2014 e aperto a tutta la cittadinanza. Il numero di segnalazioni prevenute tramite la piattaforma ALAC (e via e-mail) nell’anno 2025 è pari a 44, numero nettamente in aumento rispetto alle 24 richieste di assistenza e supporto pervenute nel 2024.

L’incremento del numero di richieste di assistenza e supporto pervenute è strettamente correlato al ruolo centrale svolto dagli enti del Terzo settore, accreditati presso il registro istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Negli ultimi anni, sulla spinta della nuova legge di trasposizione della normativa europea, un’attenzione particolare è stata rivolta alle organizzazioni pubbliche e private con le quali - con il progetto WhistleblowingIT - sono state attivate numerose formazioni e webinar, guide all’uso e toolkit, con i quali i soggetti gestori e i dipendenti degli enti hanno potuto approfondire il lato normativo e il lato tecnico di un sistema interno di whistleblowing. 

Il numero dei soggetti aderenti a WhistleblowingIT è in continuo aumento: 6418 a fine 2025, 688 in più rispetto al 2024. 

Rassegna giurisprudenziale

Come negli scorsi anni, le attività di ricerca è proseguita con il monitoraggio delle pronunce emesse dalle autorità giudiziarie in materia di whistleblowing, con l’obiettivo di osservare l’evoluzione interpretativa della disciplina e comprendere come i principi di diritto vengano concretamente applicati ai singoli casi. L’analisi ha riguardato decisioni di merito e di legittimità, provenienti dall’autorità giudiziaria ordinaria e da quella amministrativa.
  • Di particolare rilievo appare una pronuncia che ha riconosciuto il diritto del whistleblower al risarcimento del danno subito in conseguenza delle misure ritorsive adottate nei suoi confronti. Tale decisione assume carattere fortemente innovativo poiché introduce un’applicazione concreta della tutela risarcitoria, sino ad oggi, inesistente nella prassi giurisprudenziale italiana, segnando, così, un ulteriore avanzamento nell’effettività delle garanzie previste dalla disciplina di settore.
  • Tra le pronunce esaminate merita, inoltre, particolare attenzione una decisione considerata pionieristica, nella quale si registra, per la prima volta, la corretta applicazione del principio dell’onere della prova, così come delineato dalla normativa sul whistleblowing. Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante poiché contribuisce a rafforzare la tutela riconosciuta a favore del whistleblower e rappresenta un primo importante punto di riferimento nell’elaborazione giurisprudenziale della materia.

Le decisioni analizzate, nel complesso, sembrano delineare i primi orientamenti interpretativi destinati, auspicabilmente, a consolidarsi nel tempo. Dalla lettura delle prime pronunce emesse nel corso del 2026, che saranno approfondite nel report del prossimo anno, tuttavia, sembrano emergere interpretazioni maggiormente restrittive, segnale di un possibile parziale allontanamento da tali principi, sotto taluni profili.

Permane, infine, un numero ancora esiguo di pronunce adottate da parte dell’ANAC. La maggior parte dei procedimenti avviati dall’Autorità si conclude con un provvedimento di archiviazione; tale dato conferma come il contenzioso e l’attività di accertamento in materia di whistleblowing risultino ancora piuttosto contenuti, in un contesto che appare, tuttora, in fase di progressivo consolidamento sul piano applicativo ed interpretativo.

Settori speciali

La novità del report 2025 è il l'analisi dell’ambito di applicazione della disciplina del whistleblowing nei cd. settori speciali, intesi come quei settori che, in conformità all’art. 1 del recente D. Lgs. n. 24/2023, frutto del recepimento della Direttiva UE 2019/1937, risultano esclusi dall’applicazione della normativa generale in materia.

L’analisi è stata curata da Alessia Rizzo per il Programma Whistleblowing di Transparency International Italia e si propone di esaminare criticamente le esclusioni, di carattere soggettivo e oggettivo, introdotte dal legislatore nazionale in sede di recepimento, al fine di valutarne la ratio e la compatibilità con il sistema europeo di tutela dei segnalanti delineato dalla Direttiva stessa. La Direttiva UE configura un ambito di applicazione oggettivo particolarmente ampio, in quanto le violazioni segnalabili afferiscono alla normativa appartenente al diritto dell’Unione Europea intesa in senso lato. In tale prospettiva, l’art. 2 della Direttiva UE, rubricato «Ambito di applicazione materiale», individua le tipologie di violazioni segnalabili che, come tali, risultano protette dalla disciplina del whistleblowing. Allo stesso modo, l’art. 4 della Direttiva UE, rubricato «Ambito di applicazione personale», estende la tutela a tutti i lavoratori operanti nel settore pubblico e nel settore privato, prescindendo dalla natura del rapporto di lavoro o dalla qualificazione formale del soggetto segnalante, evidenziando l’ampiezza della protezione prevista a livello europeo. Occorre infine considerare che la Direttiva, nonostante un ambito di applicazione ampio ed universale, prevede l’inapplicabilità delle proprie disposizioni in determinati settori, espressamente individuati, qualora questi siano già disciplinati da normative specifiche in materia di segnalazione delle violazioni.


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