Chi segnala la corruzione non dovrebbe mai temere per il proprio sostentamento o per la propria sicurezza personale. Tuttavia, troppo spesso, coloro che segnalano gli illeciti subiscono ritorsioni da parte dei loro datori di lavoro, dei colleghi o addirittura delle autorità. Spesso, in questi casi, vengono insabbiate informazioni importanti che possono contribuire alla sicurezza di tutti noi.
I segnalanti possono salvare vite umane e sono ancora troppe le sfide che devono affrontare affinché gli sia riconosciuta la protezione di cui hanno bisogno per trovare il coraggio di parlare. [video]
In occasione della Giornata mondiale dei whistleblower, celebriamo il loro ruolo indispensabile per rafforzare l'integrità e sostenere il diritto delle persone di sapere e conoscere. Riflettiamo anche sulla crescente necessità di proteggere chi segnala dalle ritorsioni, dagli attacchi online, dalle intimidazioni legali e persino dalla violenza fisica, perché quando i whistleblower vengono messi a tacere, tutti noi subiamo un indebolimento della responsabilità, dell'equità e della fiducia nelle nostre istituzioni.
Leggi il Report Whistleblowing 2025
[esplora il report]
L’incremento del numero di richieste di assistenza e supporto pervenute è strettamente correlato al ruolo centrale svolto dagli enti del Terzo settore, accreditati presso il registro istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Negli ultimi anni, sulla spinta della nuova legge di trasposizione della normativa europea, un’attenzione particolare è stata rivolta alle organizzazioni pubbliche e private con le quali - con il progetto WhistleblowingIT - sono state attivate numerose formazioni e webinar, guide all’uso e toolkit, con i quali i soggetti gestori e i dipendenti degli enti hanno potuto approfondire il lato normativo e il lato tecnico di un sistema interno di whistleblowing.
Il numero dei soggetti aderenti a WhistleblowingIT è in continuo aumento: 6418 a fine 2025, 688 in più rispetto al 2024.
Le decisioni analizzate, nel complesso, sembrano delineare i primi orientamenti interpretativi destinati, auspicabilmente, a consolidarsi nel tempo. Dalla lettura delle prime pronunce emesse nel corso del 2026, che saranno approfondite nel report del prossimo anno, tuttavia, sembrano emergere interpretazioni maggiormente restrittive, segnale di un possibile parziale allontanamento da tali principi, sotto taluni profili.
Permane, infine, un numero ancora esiguo di pronunce adottate da parte dell’ANAC. La maggior parte dei procedimenti avviati dall’Autorità si conclude con un provvedimento di archiviazione; tale dato conferma come il contenzioso e l’attività di accertamento in materia di whistleblowing risultino ancora piuttosto contenuti, in un contesto che appare, tuttora, in fase di progressivo consolidamento sul piano applicativo ed interpretativo.
L’analisi è stata curata da Alessia Rizzo per il Programma Whistleblowing di Transparency International Italia e si propone di esaminare criticamente le esclusioni, di carattere soggettivo e oggettivo, introdotte dal legislatore nazionale in sede di recepimento, al fine di valutarne la ratio e la compatibilità con il sistema europeo di tutela dei segnalanti delineato dalla Direttiva stessa. La Direttiva UE configura un ambito di applicazione oggettivo particolarmente ampio, in quanto le violazioni segnalabili afferiscono alla normativa appartenente al diritto dell’Unione Europea intesa in senso lato. In tale prospettiva, l’art. 2 della Direttiva UE, rubricato «Ambito di applicazione materiale», individua le tipologie di violazioni segnalabili che, come tali, risultano protette dalla disciplina del whistleblowing. Allo stesso modo, l’art. 4 della Direttiva UE, rubricato «Ambito di applicazione personale», estende la tutela a tutti i lavoratori operanti nel settore pubblico e nel settore privato, prescindendo dalla natura del rapporto di lavoro o dalla qualificazione formale del soggetto segnalante, evidenziando l’ampiezza della protezione prevista a livello europeo. Occorre infine considerare che la Direttiva, nonostante un ambito di applicazione ampio ed universale, prevede l’inapplicabilità delle proprie disposizioni in determinati settori, espressamente individuati, qualora questi siano già disciplinati da normative specifiche in materia di segnalazione delle violazioni.
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